Art. 2.

      1. All'articolo 1 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

          «c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi di cui alla lettera b), in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone e di buprenorfina negli istituti di prevenzione e pena, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope»;

 

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          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.